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Investigatore privato Milano | Como
Reserv Investigazioni – COSTI e INFO – BOTTA E RISPOSTA


Consulta il nostro botta e risposta  per sapere quanto un investigatore privato costi e per avere la risposta a tante curiosità riguardanti il mondo delle investigazioni!

Dopo aver compreso i costi dell’investigatore privato, il cliente dovrà essere messo a conoscenza di come dover agire in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.

Come descritto nel nostro metodo lavorativo, il primo passo è quello di fissare un appuntamento con Investigatore privato Milano|Como – Reserv Investigazioni al fine di assicurarsi che il Cliente sia legittimato a richiedere l’attività di investigazione, vagliare di conseguenza il caso e valutare la procedura investigativa più idonea da adottare.

Al termine del colloquio, se il Cliente decidesse di conferire l’incarico all’Istituto, sarà firmato, per obbligo di legge, un mandato d’incarico investigativo che conferisce legittimità all’indagine.

Successivamente sarà possibile entrare nel vivo dell’attività investigativa portata avanti da un pool di detective esperto e preparato con l’ausilio di strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia come localizzatori GPS, videocamere, dispositivi sapientemente occultati, al fine di raccogliere le prove documentali necessarie allo scopo dell’indagine

Al termine dell’indagine verrà consegnato al Cliente un dossier investigativo contenente le risultanze del lavoro effettuato, corredato dal materiale video-fotografico raccolto nonché dalle evidenze giurisprudenziali emerse nel corso dell’indagine.

Assolutamente sì. Al termine di ogni attività d’indagine la documentazione che viene consegnata al Cliente assume valore probatorio in sede di giudizio.

La Corte di Cassazione si è espressa positivamente riguardo l’utilizzabilità in giudizio del report dell’investigatore privato con la sentenza n. 11516/2014.

È altresì concesso all’operatore investigativo che si è occupato dell’indagine corredare e avvalorare la relazione con una deposizione in sede giudiziaria (cd testimonianza) in quanto osservatore oculare dei fatti e quindi testimone.

Anche in questo caso la Cassazione si è pronunciata riconoscendo validità alla prova testimoniale rilasciata dall’investigatore privato.

Durante lo svolgimento dell’attività investigativa, il Cliente riceverà aggiornamenti costanti sui risultati e sugli sviluppi dell’indagine.

Resta ferma, al fine di non compromettere l’esito dell’attività, l’accortezza del Cliente a non prendere provvedimenti né iniziative personali fino a quando l’indagine non sarà giunta al termine.

L’investigatore privato è tenuto al segreto professionale alla stessa stregua dell’avvocato.

Tale vincolo è garantito svolgendo ogni attività nel pieno rispetto delle normative sulla Privacy vigenti. A tal proposito, con l’Autorizzazione n. 6/2014, il Garante per la Privacy ha autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.

Non solo, tutti gli operatori investigativi firmano, al momento della stipula del contratto d’assunzione, degli accordi di riservatezza che li vincolano alla non divulgazione delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio lavoro.

La discrezione nel corso delle indagini è per Reserv Investigazioni un obbligo irrinunciabile così come la consegna della documentazione esclusivamente al committente o al suo avvocato, nella formula che assicuri la maggior riservatezza possibile.

Le stesse garanzie sono assicurate alle informazioni acquisite nel corso del colloquio preliminare anche nel caso in cui l’attività investigativa non andasse in porto.

Affinché un’agenzia investigativa possa esercitare è necessario che sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Prefetto che consente all’investigatore privato di svolgere le proprie attività nel pieno rispetto della legge.

La normativa che regola l’attività di investigazione privata è contenuta anzitutto nel Testo Unico per le leggi di Pubblica sicurezza (TULPS), nel suo Regolamento attuativo e, non meno importante, nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010.

Reserv Investigazioni è in possesso di regolare licenzia prefettizia e non ha, nel corso degli anni, riportato condanne di alcun genere.

Vanta inoltre un team di operatori (regolarmente segnalati alla Prefettura) che hanno non solo conseguito una laurea in indirizzi attinenti ma anche ampliato le proprie conoscenze con corsi di formazione e perfezionamento.

Assolutamente sì. Qualsiasi attività di investigazione per essere posta in atto deve avere come scopo la tutela di un diritto.

Tra i coniugi sussiste un vincolo giuridico disciplinato dall’art. 143 del Codice civile, il quale prevede sei obblighi coniugali.

Ebbene, nel caso vi fosse la presunzione che tali obblighi vengano violati, il coniuge ha la facoltà di affidarsi ad un’agenzia investigativa per raccogliere le prove necessarie a ripristinare i diritti violati o a far valere altro diritto in giudizio.

A tal proposito vi invitiamo a consultare l’area dedicata all’infedeltà e obblighi coniugali.

Non è consentito avviare un’attività di investigazione nei confronti del proprio compagno/a poiché sussiste solo un legame affettivo e non giuridico.

Diversa la situazione in cui tra i due fidanzati vi siano vincoli giuridici di altra natura diversi dal matrimonio (ad esempio una proprietà immobiliare in comune).

Assolutamente sì. La tutela minorile è un importante strumento per monitorare i propri figli e contenere la loro esposizione a rischi.

A tal proposito vi invitiamo a consultare l’area dedicata alla tutela minorile.

Assolutamente sì. Sull’argomento si è espressa la Corte di Cassazione ad esempio con la sentenza n. 9749/2016, asserendo che nessuna norma di legge impedisce al datore di lavoro di svolgere attività investigativa tramite investigatore privato qualora tale attività sia espletata al di fuori dei locali aziendali e abbia come fine quello di rilevare la sussistenza di atti illeciti del lavoratore che possano recare danno all’azienda.

Se è vero che il datore di lavoro non è legittimato a operare un mero controllo dell’attività lavorativa del dipendente è altre sì corretto affermare che è concessa ex lege un’attività di investigazione volta a verificare condotte illecite del lavoratore, senza che questo violi quanto sancito dall’art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

A tal proposito vi invitiamo a consultare l’area dedicata all’infedeltà di soci e dipendenti.

Reserv Investigazioni coglie volentieri qualsiasi occasione per collaborare con l’avvocato del Cliente in quanto l’efficacia dell’attività è potenziata.

Lavorare in sinergia con lo studio legale permette agli operatori investigativi di raccogliere i più adeguati e corretti elementi di prova da esibire in sede giudiziaria.

Una raccolta documentale a pari passo con le indicazioni dell’avvocato non solo facilita il lavoro per l’investigatore ma garantisce risultati eccellenti.

Non è possibile fornire una risposta univoca in quanto la durata di un’indagine varia in base a diversi fattori.In linea generale si può affermare che per un’attività di controllo sullo scorretto uso dei permessi di 104 e abuso del permesso di malattia da parte del dipendente occorra un minimo di tre giorni anche non consecutivi.

Per quanto riguarda un’infedeltà coniugale invece i tempi vanno dai cinque ai sette interventi preferibilmente spalmati in settimane differenti al fine di dimostrare la continuità della relazione extraconiugale.

Tra i vari costi di un investigatore privato può includersi l’utilizzo del localizzatore GPS.

Il localizzatore GPS è un apparecchio elettronico da occultare ad esempio sotto una vettura e che rileva la posizione dell’auto attraverso i segnali dei satelliti GPS.

Il pedinamento elettronico è specificatamente consentito agli investigatori privati dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010, per indagini in ambito privato, aziendale, commerciale e assicurativo.

A tal proposito, vi invitiamo a consultare l’articolo dedicato ai GPS sul blog del nostro partner Tecnospy.

Assolutamente no. Il team di Reserv Investigazioni – investigatore privato Milano|Como è composto da detective donne e uomini che collaborano attivamente per unire i propri punti di forza.

Inoltre, alcune attività richiedono la presenza di entrambe le parti al fine di depistare sospetti e tranquillizzare i più curiosi.

Non è consentito al privato cittadino di intraprendere un’attività investigativa per conto proprio in quanto, come detto sopra, le operazioni di indagine sono legittime solo in presenza di regolare licenza prefettizia.

Il privato rischierebbe di compiere attività illecite ed essere quindi perseguito civilmente e/o penalmente per reati ad esempio di stalking e violazione della privacy.

Non è assolutamente consentito accedere ai tabulati telefonici di un soggetto in quanto si concretizzerebbe un’ipotesi di violazione della Privacy.

Le risposte alle stesse domande possono però essere raggiunte tramite attività differenti e legalmente permesse quali pedinamenti, raccolta informazioni, indagini undercover etc.

Altresì, non sono consentite  neanche le intercettazioni ma, in collaborazione con il nostro partner Tecnospy, siamo in grado di operare delle bonifiche sui devices così da scovare eventuali software di controllo sapientemente occultati nei vostri dispositi cellulari.

Vi invitiamo a consultare l’articolo sulle bonifiche da microspie e sulle bonifiche elettroniche sul sito di Tecnospy

Va anzitutto evidenziata una distinzione tra investigatore privato titolare di licenza e collaboratore investigativo.

Infatti secondo quanto disposto dal D.M. 269/2019 per poter richiedere la licenza alla Prefettura sarà necessario:

  • aver conseguito la laurea in una facoltà attinente come giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, scienze politiche, scienze delle investigazioni etc; o aver svolto indagini documentate presso reparti investigativi delle forze di polizia per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver lasciato il servizio da più di quattro anni senza alcun tipo di demerito;
  • aver svolto una pratica certificata di almeno tre anni presso un investigatore privato a sua volta autorizzato da almeno cinque anni;
  • aver partecipato a corsi di perfezionamento non soltanto teorici ma anche pratici in materia di investigazioni private.

Per intraprendere invece la strada di collaboratore investigativo non esistono dei corsi specifici ma una vasta gamma di percorsi di formazione teorico-professionale utili ad apprendere una serie di nozioni quali ad esempio la normativa che regola l’attività di investigazione.

Nonostante ciò la professione dell’investigatore è da imparare “sul campo”, solo l’esperienza e il tempo, uniti a costanza e dedizione, hanno la capacità di formare investigatori preparati ed esperti.

Per far valere un diritto e non per mera curiosità, all’atto del conferimento è necessario essere in possesso del documento di riconoscimento in corso di validità e apporre la propria firma sul mandato d’incarico.

Se si è in possesso di documentazione utile alle indagini è consigliabile portarle con sé al colloquio preliminare.

No. In ottemperanza all’art. 135 TULPS, l’investigatore può accettare incarichi conferiti da persona identificata a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità


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